Geotermia: la Toscana opta per la moratoria degli impianti
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…“al fine di non compromettere in modo irreversibile il territorio ed evitare rischi alla sostenibilità ambientale e socio-economica” (così recita la proposta di legge approvata dalla giunta Regione Toscana il 12 gennaio 2015)
Il Governatore Rossi, che all’indomani della presentazione della Risoluzione Braga sulla geotermia (a cui sono seguiti con analoga impostazione le Risoluzioni Pellegrino e Segoni e di segno opposto la Risoluzione Abrignani) dichiarava ai giornali (Il Tirreno 22.11.2014) di essere contrario alla moratoria perché “non si devono porre limiti alla ricerca e al potenziale sviluppo di energia da fonti rinnovabili”, oggi cambia idea sotto l’incalzare di contestazioni sempre più ampie, anche di sindaci, del piano Scajola. Dichiara addirittura (www.toscana.notizie.it del 14.1.2015) che l’eccessiva richiesta di trivellazioni geotermiche in Toscana determina il “conseguente legittimo esplodere di proteste in tutta la Toscana, a causa dell’addensamento delle ricerche”.
E così il 12 gennaio 2015 la Giunta Regionale Toscana approva una proposta di legge (in allegato) che blocca per almeno 6 mesi – dalla sua approvazione in Consiglio Regionale – tutti i “procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati – con lo scopo di stabilire il numero massimo dei pozzi da assentire e i criteri e parametri per la loro corretta distribuzione nel territorio. Si è arrivati a questa situazione per effetto del piano Scajola che, liberalizzando il settore e incentivando in maniera abnorme la produzione di energia da fonti geotermiche, ha determinato un eccessivo aumento dei progetti di ricerca e dei conseguenti pozzi esplorativi. I maligni sostengono (e noi con loro) che nella scelta del Governatore Rossi non siano estranee logiche “elettorali” viste le imminenti elezioni amministrative; il che non fa che confermare vieppiù che la politica geotermica toscana non è più appetibile presso gli elettori che dovrebbero votarlo. Il tentare di togliere di mezzo dalla tornata elettorale amministrativa la geotermia è una candida ammissione della sua virulenza politica.
E così anche la Toscana (…) oggi riconosce di essere vittima della liberalizzazione introdotta dal piano geotermico Scajola e della sua insostenibilità, allineandosi alle risoluzioni Braga-Pellegrino-Segoni e a quanto la Rete Nazionale No Geotermia Elettrica Speculativa e Inquinante va da tempo richiedendo per una moratoria nazionale e la riscrittura di un nuovo piano geotermico. Il possibile contrasto infatti tra la nuova legislazione toscana che verrà e i due D.Lgs. 22/2010 e 28/2011 può essere solo risolta dal Parlamento nella riscrittura di una nuova legislazione geotermica unita ad un sistema importante per risolvere “l’addensamento delle ricerche”, che è rappresentato dall’abbattimento degli incentivi sia per gli impianti ad autorizzazione regionale che per quelli “pilota”, alla cui autorizzazione concorrono il MISE, il MATTM e la Regione ospitante.
La proposta di legge:
Proposta di legge “Disposizioni urgenti in materia di geotermia”
Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117 comma 3 della Costituzione; Visto l’art 4 lettera n) dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99)
Considerato quanto segue:
1) la liberalizzazione dell’attività geotermoelettrica operata con il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo
27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) ha determinato un aumento delle richieste dei permessi di ricerca, tale da determinare, attraverso un eccessivo numero di pozzi esplorativi da realizzare, rischi per la sostenibilità ambientale e socioeconomica dei territori interessati;
2) il numero dei permessi di ricerca richiesti appare potenzialmente superiore a quello necessario per il perseguimento dell’obiettivo del burden sharing regionale, consistente nella realizzazione di centrali geotermoelettriche per complessivi 150 MW entro l’anno 2020;
3) si rende quindi necessario intraprendere uno studio volto a commisurare il numero e la localizzazione dei pozzi esplorativi all’esigenza di installazione della potenza geotermoelettrica sopra ricordata, assicurando al contempo un equilibrato sviluppo del territorio;
4)il permesso di ricerca della risorsa geotermica comporta due distinte fasi procedurali: la prima consistente nell’espletamento di indagini non invasive, la seconda, relativa alla realizzazione dei pozzi esplorativi, subordinata al rilascio di uno specifico atto di assenso;
5) al fine di non compromettere in maniera irreversibile il territorio, si rende pertanto necessario, fino alla determinazione di criteri e vincoli che consentano il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti capoversi, disporre, in via cautelativa, il blocco dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati.
Art.1
Disposizioni urgenti in materia di geotermia
1. Al fine di assicurare l’installazione di 150 MW di potenza geotermoelettrica aggiuntiva garantendo la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche, la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione:
a) il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire;
b) i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio.
2. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 1, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all’alta ed alla media entalpia.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Proposte di legge; Titolo: “Disposizioni urgenti in materia di geotermia”
I. Analisi della compatibilità con l’ordinamento costituzionale, statutario e comunitario
1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo
L’intervento normativo si rende necessario in quanto, nel rispetto degli indirizzi dettati dal Paer e garantendo comunque l’installazione di 150 MW di potenza geotermoelettrica ( necessari per il raggiungimento dell’obiettivo del burden sharing regionale )occorre stabilire dei limiti nel rilascio di permessi di ricerca e della conseguente attività di ricerca invasiva per evitare rischi alla sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati. A tal fine la Giunta intende contingentare il numero dei pozzi esplorativi da assentire e definire criteri e parametri per la loro selezione, entro sei mesi dall’approvazione della legge di che trattasi.
2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/ concorrente)
La competenza legislativa esercitata dalla Regione è di tipo concorrente e residuale, ai sensi dell’articolo 117, 3° e 4° comma della Costituzione. Detta competenza è esercitata nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento comunitario, degli obblighi comunitari e delle leggi dello Stato.
3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia
L’intervento normativo è compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi della materia contenuti nel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 ( Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99).
4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia
Il presente intervento, di carattere urgente, non modifica direttamente le leggi regionali vigenti in materia che sono la l.r.
45/1997 (Norme in materia di risorse energetiche) e, in particolare, gli articoli 7 , 8 e 9 e la l.r. 39/2005 ( Disposizioni in materia di energia) ma introduce il principio della necessaria definizione, da parte della Giunta, del numero massimo di
pozzi assentibili e dei criteri e parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio.
5. Compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all’articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto
L’intervento è compatibile con i principi costituzionali soprarichiamati e sostanzia, in particolare, quello di differenziazione ed adeguatezza, introducendo un limite nell’esercizio di una attività di ricerca e di tipo economico, a
fronte della necessaria e prioritaria tutela dell’ambiente e della sostenibilità socio economica dei territori coinvolti.
6. Compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto
L’intervento normativo non confligge con l’ordinamento comunitario, poiché gli obiettivi del burden sharing a carico della Regione sono rispettati. Non risultano, al riguardo, procedure di infrazione in merito.
7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall’ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).
La proposta di legge non necessita degli adempimenti citati
II. Analisi dell’osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione
1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n.
55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa
Si
2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell’ordinamento
Si
3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica
La proposta di legge non presenta disposizioni derogatorie, ma introduce una sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca, delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e degli atti consequenziali, in attesa della individuazione da parte della Giunta del contingente di pozzi assentibili, dei criteri e parametri di selezione. La sospensione non potrà comunque superare sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
4. Congruenza dei termini previsti per l’adozione degli eventuali successivi atti attuativi
Sì
5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina
No
Relazione illustrativa della proposta di legge “Disposizioni urgenti in materia di geotermia”
La proposta di legge in oggetto si rende necessaria per porre un limite alle richieste dei permessi di ricerca e ai conseguenti pozzi esplorativi (che hanno avuto un consistente aumento per effetto della liberalizzazione dell’attività geotermoelettrica operata con il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22), al fine di evitare rischi per la sostenibilità ambientale e socioeconomica dei territori interessati.
La proposta di legge, tenuto conto che il numero dei permessi di ricerca richiesti appare potenzialmente superiore a quello necessario per il perseguimento dell’obiettivo del burden sharing regionale, intende assicurare uno sviluppo equilibrato del territorio attraverso l’individuazione di un numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei criteri per la loro distribuzione sul territorio.
La proposta di legge non comporta oneri finanziari.
La proposta di legge contiene un unico articolo, diviso in due commi.
Il comma 1 stabilisce che la Giunta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, individui con deliberazione il numero massimo dei pozzi assentibili nonchè i criteri e i parametri per operare la loto distribuzione sul territorio. Il comma 2 risponde all’esigenza di cautela che è la ratio ispiratrice della legge stessa. Infatti, al fine di non compromettere in maniera irreversibile il territorio, il comma 2 stabilisce che fino alla approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e comunque non oltre sei messi dalla entrata in vigore della legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e gli atti ad essi preordinati.
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